L’asseverazione del piano economico è sostanzialmente una dichiarazione da parte del soggetto emittente, specificamente individuato dal comma 15, in merito alla sostenibilità e più in generale alla coerenza economica del progetto ricevuto dalla società partecipante/promotrice. Quando un’impresa decide di partecipare ad un bando di gara o presentare una proposta ai sensi dell’art. 183, comma 15 del codice degli appalti D.lgs 50/2016 o richiede l’autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un parco eolico o fotovoltaico tra i vari documenti, è richiesta la presentazione di un piano economico finanziario (PEF) del progetto. Tale documento deve essere inoltre asseverato da una società di revisione o da un istituto di credito (banca). L’analisi si sostanzia preliminarmente nella verifica della corretta struttura del business plan prodotto che deve essere composto da un conto economico, un rendiconto finanziario e uno stato patrimoniale sviluppato per ogni anno di gestione/concessione previsto dal progetto. Successivamente si procedere a verificare se il PEF raggiunga e soddisfi un suo equilibrio economico finanziario che giustifichi, da un punto di vista della convenienza economica, la realizzazione e gestione dell’investimento per tutti gli anni richiesti dal bando/proposta. Infine, particolare attenzione dovrà essere posta in merito alle risultanze degli indicatori di redditività TIR e VAN di progetto e alla loro coerenza anche con particolare riguardo alle linee guida dell’ ANAC (autorità nazionale anti corruzione) n. 9 approvate con delibera n. 318 del 28 marzo 2018. Giova infine ricordare che l’asseverazione del piano economico non è una revisione da parte della società di revisione, dei dati forniti dall’impresa. Non vi è, in altre parole, una verifica in merito alla congruità e coerenza degli importi e dei valori di input presenti ed evidenziati alla base del business plan.
Per maggiori informazioni contattaci senza impegno, siamo presenti in tutta Italia!