L’asseverazione del PEF è una dichiarazione da parte della società di revisione, in qualità di soggetto abilitato, o dell’istituto di credito, in merito alla fattibilità della proposta presentata dal privato.
Il piano economico finanziario è richiesto che sia asseverato a tutela della Pubblica Amministrazione che lo riceve nell’ambito di una proposta di finanza di progetto e/o più in generale di partenariato pubblico privato. L’ente che riceve il PEF insieme ai documenti progettuali saprà in tal modo che la proposta/offerta ricevuta è realizzabile ed economicamente in equilibrio.
Il pef e la sua asseverazione sono dunque due documenti imprescindibili, richiesti dal codice degli appalti ai sensi dell’art. 183, comma 9, necessari al fine di dimostrare la bontà della proposta presentata e la sua realizzabilità sotto il profilo economico e finanziario. L’asseverazione del Pef garantisce che il project financing sia quindi remunerativo per il privato e allo stesso tempo finanziabile da parte dell’istituto di credito.
Le verifiche da eseguire da parte dell’asseveratore del piano sono previste dallo schema di asseverazione del pef redatto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana). Nello specifico si rilascia il documento di asseverazione sulla base:
- del prezzo che il promotore intende chiedere all’Amministrazione per l’affidamento della concessione;
- del prezzo che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- del canone che il promotore intende corrispondere all’Amministrazione aggiudicatrice;
- della durata della concessione;
- del tempo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;
- della struttura finanziaria;
- dei costi/ ricavi e dei tempi proposti e dei conseguenti flussi di cassa generati dal progetto.