L’Asseverazione del piano economico finanziario rappresenta un documento molto spesso sottovalutato dalla società che partecipa ad un bando di gara in project financing. Leggendo l’art. 183 del codice degli appalti, che disciplina la finanza di progetto, alcune volte si pensa che sia sufficiente una società di revisione ai fini del rilascio dell’asseverazione. Leggendo in maniera più attenta si comprende però che “le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa’ di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una societa’ di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”
Ciò che ha prima vista sembra solo un vezzo del legislatore in merito ai requisiti del soggetto asseveratore è in realtà foriero di problematiche concrete. Ad esempio, nel caso specifico, la Provincia di Como con determina n. 754 del 2018 ha provveduto ad escludere, dalla gara indetta in qualità di stazione appaltante, una società che ha presentato un piano economico finanziario asseverato da una società di revisione non abilitata. In particolare tra le motivazioni si legge ” il disciplinare di gara, in maniera chiara ed espressa, prevedeva che nella busta contenente l’offerta economica fosse inserito dall’operatore economico offerente il PEF asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari ai sensi dell’art.106 del decreto legislativo 385/93 o da una società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23/11/ 39 n. 1966 (in tal senso il bando ed il disciplinare recepivano la formulazione dell’art. 183 del Codice dei Contratti applicabile anche alle concessioni). Sulla corretta interpretazione ed applicazione dell’inciso ‘’società di revisione ai sensi dell’art. 1 della legge 23/11/39 n.1966 ‘’ è intervenuto il MISE con il parere n. 0218942 del 11.03.2018
(allegato al verbale di gara n. 6) cui si rinvia, ed a cui questa Stazione Appaltante intende conformarsi, dal quale si ricava, con argomentazioni condivise, che l’asseverazione è attività riservata alle società di revisione iscritte nell’elenco formato e pubblicato dal MISE, accessibile a chiunque abbia interesse alla consultazione attraverso una semplice interrogazione sul sito istituzionale del medesimo Ministero.
L’interpretazione del Ministero ha ricevuto, peraltro, supporto giurisprudenziale rinvenibile nella recente sentenza (citata nella nota dell’aggiudicatario provvisorio) del TAR di Reggio Calabria n. 1277/2016 nella quale, giudicando su eguale fattispecie, il Giudice Amministrativo ha ritenuto che la mancata iscrizione della Società asseveratrice del PEF nell’elenco del MISE costituisce causa di nullità del piano rendendolo inidoneo a produrre la funzione e gli effetti di certezza dell’equilibrio
economico finanziario dell’offerta che gli sono propri, e comporta – di conseguenza- l’esclusione dalla gara dell’operatore economico che lo ha prodotto. Né d’altronde, la carenza di asseverazione – essendo di carattere sostanziale e riguardando l’offerta economica – può essere sanata attraverso l’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 80 del Codice dei Contratti. Osta a questa soluzione la stessa lettera dell’art. 80 che limita il soccorso istruttorio alle carenze formali ed esclude dalla sanatoria le carenze dell’offerta tecnica e dell’offerta economica. Ampia e univoca è la giurisprudenza sul punto (per quanto specialmente riguarda la mancata asseverazione del PEF si cita TAR Toscana, sentenza 1396/2017). Ciò premesso ed avuto riguardo alla circostanza che la società XXXXXX che ha provveduto all’asseverazione del piano economico finanziario prodotto dall’operatore economico XXXXXXXXXXX non risulta iscritta nell’elenco delle società di revisione pubblicato dal MISE e, pertanto, non era legittimata all’attività di asseverazione; Dato altresì atto che la carenza, di carattere sostanziale, rende nulla l’offerta per violazione dell’art. 183 del Codice dei Contratti, come recepito dal punto 9.3.1. del disciplinare di gara e non può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio.
E’ quindi fondamentale prestare molta attenzione al documento di asseverazione e all’istituto o società che lo rilascia perché come abbiamo appena visto, il piano economico finanziario viene considerato come non presente nell’offerta economica in quanto carente del documento di asseverazione. Dunque nel caso ci si affidi ad una società fiduciaria o di revisione non abilitata si comprendono quali possano essere i rischi e soprattutto i costi di tale scelta avventata.